ANCHE PER GLI IMMOBILI DELLE IMPRESE OPPORTUNITÀ INTERESSANTI DAL CONTO TERMICO 3.0
Gli incentivi del Conto Termico 3.0 per le imprese possono arrivare sino al 45% delle spese per interventi di efficienza energetica e sino al 65% delle spese per interventi di produzione di energia termica
Tra i soggetti ammessi a beneficiare degli incentivi del Conto Termico 3.0, sulle spese sostenute per gli interventi agevolati, vi sono anche le imprese (in qualunque forma costituite), seppur nel limite annuo di 150 milioni di euro di incentivi complessivamente erogabili e di 30 milioni di euro di incentivi erogabili per singola impresa e intervento (art. 28 del DM 7.8.2025).
A livello procedurale, nel caso delle imprese, il co. 3 dell’art. 25 del DM 7.8.2025 subordina la possibilità di fruire degli incentivi alla presentazione, prima dell’avvio dei lavori, di una richiesta preliminare di accesso (da non confondersi con la facoltà di accesso mediante prenotazione dell’incentivo che è prerogativa dei soli soggetti ammessi in qualità di pubbliche amministrazioni) recante una serie di informazioni sull’intervento.
Inoltre, con riguardo agli incentivi di efficienza energetica di cui all’art. 5 del DM 7.8.2025 (isolamento termico dell’involucro, serramenti comprensivi di infissi, eccetera), il co. 1 dell’art. 25 del DM 7.8.2025 subordina la loro ammissibilità agli incentivi alla condizione che siano “in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento” (riduzioni che devono essere asseverate da un tecnico abilitato sulla base della redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento).
Con riguardo agli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 5 del DM 7.8.2025, l’intensità degli incentivi del Conto Termico 3.0 parte da un floor del 25%, che sale al 30% in caso di multi-intervento, ma, ai sensi del co. 3 dell’art. 27 del DM 7.8.2025, può significativamente aumentare quando gli interventi:
A livello procedurale, nel caso delle imprese, il co. 3 dell’art. 25 del DM 7.8.2025 subordina la possibilità di fruire degli incentivi alla presentazione, prima dell’avvio dei lavori, di una richiesta preliminare di accesso (da non confondersi con la facoltà di accesso mediante prenotazione dell’incentivo che è prerogativa dei soli soggetti ammessi in qualità di pubbliche amministrazioni) recante una serie di informazioni sull’intervento.
Inoltre, con riguardo agli incentivi di efficienza energetica di cui all’art. 5 del DM 7.8.2025 (isolamento termico dell’involucro, serramenti comprensivi di infissi, eccetera), il co. 1 dell’art. 25 del DM 7.8.2025 subordina la loro ammissibilità agli incentivi alla condizione che siano “in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento” (riduzioni che devono essere asseverate da un tecnico abilitato sulla base della redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento).
Con riguardo agli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 5 del DM 7.8.2025, l’intensità degli incentivi del Conto Termico 3.0 parte da un floor del 25%, che sale al 30% in caso di multi-intervento, ma, ai sensi del co. 3 dell’art. 27 del DM 7.8.2025, può significativamente aumentare quando gli interventi:
- sono realizzati da piccole imprese (+ 20%) o da medie imprese (+ 10%);
- sono realizzati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (+ 15%), oppure nelle c.d. “zone c non predefinite”, ossia le zone ubicate in regioni diverse dalle precedenti che rientrano tra quelle individuate ai fini della lett. c) dell’art. 107 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (+ 5%);
- determinano un miglioramento pari almeno almeno il 40% della prestazione energetica dell’edificio, rispetto alla situazione ante intervento (+ 15%).
Quindi, a titolo esemplificativo, un multi-intervento su un edificio di una piccola impresa, ubicato in Sicilia, che determina il miglioramento non inferiore al 40% della prestazione energetica, dovrebbe poter arrivare a beneficiare di una intensità di incentivo, sulle spese ammissibili, pari al 45% (= 30% + 20% del 30% + 15% del 30% + 15% del 30%).
Quindi, a titolo esemplificativo, un multi-intervento su un edificio di una piccola impresa, ubicato in Sicilia, che determina il miglioramento non inferiore al 40% della prestazione energetica, dovrebbe poter arrivare a beneficiare di una intensità di incentivo, sulle spese ammissibili, pari al 45% (= 30% + 20% del 30% + 15% del 30% + 15% del 30%).
Con riguardo agli interventi di produzione di energia termica di cui all’art. 8 del DM 7.8.2025 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, eccetera), l’intensità degli incentivi del Conto Termico 3.0 parte da un floor del 45%, ma cresce al 55% quando si tratta di medie imprese e al 65% quando si tratta di piccole imprese.
Giova ricordare che (art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE):
- è “piccola” l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un volume non superiore a 10 milioni di euro di fatturato o di totale attivo di bilancio;
- è “media” l’impresa non piccola che occupa meno di 250 persone e realizza un volume non superiore a 50 milioni di euro di fatturato o a 43 milioni di euro di totale attivo di bilancio.
Ai sensi del co. 6 dell’art. 27 del DM 7.8.2025, gli incentivi Conto Termico 3.0 fruiti dalle imprese possono essere applicati congiuntamente ad altri aiuti di Stato che riguardino diversi costi ammissibili individuabili, ma anche con altri aiuti di Stato concernenti gli stessi costi ammissibili, fermo restando però che, in tale caso, il cumulo non deve portare “al superamento dell’intensità ai commi precedenti”.
Restano in ogni caso fermi i “paletti” posti dall’art. 17 del DM 7.8.2025 con riguardo a tutti gli interventi che hanno per oggetto edifici diversi da quelli di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, ossia il riconoscimento degli incentivi Conto Termico 3.0 per i soli “interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”.
In conclusione, se è indubbio che larga parte dell’attenzione che insiste sul Conto Termico 3.0 sta venendo polarizzata nella direzione degli interventi agevolabili effettuati su edifici della pubblica amministrazione, non vanno sottovalutate le opportunità che questo incentivo può offrire anche alle imprese, con riguardo a edifici con destinazioni diverse da quella residenziale.
Giova ricordare che (art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE):
- è “piccola” l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un volume non superiore a 10 milioni di euro di fatturato o di totale attivo di bilancio;
- è “media” l’impresa non piccola che occupa meno di 250 persone e realizza un volume non superiore a 50 milioni di euro di fatturato o a 43 milioni di euro di totale attivo di bilancio.
Ai sensi del co. 6 dell’art. 27 del DM 7.8.2025, gli incentivi Conto Termico 3.0 fruiti dalle imprese possono essere applicati congiuntamente ad altri aiuti di Stato che riguardino diversi costi ammissibili individuabili, ma anche con altri aiuti di Stato concernenti gli stessi costi ammissibili, fermo restando però che, in tale caso, il cumulo non deve portare “al superamento dell’intensità ai commi precedenti”.
Restano in ogni caso fermi i “paletti” posti dall’art. 17 del DM 7.8.2025 con riguardo a tutti gli interventi che hanno per oggetto edifici diversi da quelli di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, ossia il riconoscimento degli incentivi Conto Termico 3.0 per i soli “interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”.
In conclusione, se è indubbio che larga parte dell’attenzione che insiste sul Conto Termico 3.0 sta venendo polarizzata nella direzione degli interventi agevolabili effettuati su edifici della pubblica amministrazione, non vanno sottovalutate le opportunità che questo incentivo può offrire anche alle imprese, con riguardo a edifici con destinazioni diverse da quella residenziale.
