CONTO TERMICO 3.0 FINO AL 65% PER EDIFICI PRIVATI E AL 100% PER EDIFICI PUBBLICI
Per gli edifici di proprietà della P.A. l’incentivo può garantire la copertura del 100% cumulandolo con altre agevolazioni
L’incentivo “Conto Termico 3.0”, richiedibile al GSE a partire dal 25 dicembre 2025 (si veda “In Gazzetta Ufficiale il Conto termico 3.0” del 29 settembre), “non può eccedere il 65% delle spese sostenute”, da pubbliche amministrazioni e privati, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici da essi posseduti o detenuti.
Così dispone il comma 1 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, ma già il successivo comma 2 deroga tale tetto massimo, con riguardo agli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, appartenenti a qualunque categoria catastale, prevedendo che in tali casi “l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante”.
Le spese ammissibili, ai sensi degli artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025 (concernenti, rispettivamente, gli interventi per l’efficientamento energetico e gli interventi per la produzione di energia termica) sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, nonché per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica.
I “limiti per unità di potenza e unità di superficie” (oltre i quali anche le spese potenzialmente ammissibili non possono essere considerate ai fini del calcolo dell’incentivo spettante) e i “livelli massimi dell’incentivo spettante” sono individuati dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 con riguardo a ciascuna singola tipologia di intervento incentivato, fermo restando che:
- per gli interventi di efficienza energetica, l’incentivo massimo spettante è calcolato applicando una determinata percentuale di incentivo sul costo massimo ammesso al metro quadro di superficie dell’edificio (il quale non può comunque eccedere una soglia massima “complessiva” che prescinde da questa soglia massima “unitaria”);
- per gli interventi di produzione di energia termica, l’incentivo massimo spettante è calcolato applicando specifiche formule che valorizzano l’energia termica prodotta e altri fattori connessi al funzionamento degli impianti installati in sostituzione del precedente impianto di climatizzazione invernale.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, nel caso in cui siano eseguiti contestualmente più interventi incentivati (ad esempio, isolamento termico dell’involucro opaco dell’edificio, più sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, più sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore), “l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma algebrica degli incentivi relativi ai singoli interventi”, fermo restando il “rispetto dei valori massimi dell’incentivo previsti dal presente decreto” (ossia 65% delle spese sostenute, oppure 100% delle spese ammissibili).
Con riguardo agli interventi relativi a immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione, l’obiettivo dell’ente pubblico di una copertura finanziaria degli interventi, tramite incentivi a fondo perduto, sino a concorrenza di un ammontare “complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili” può essere raggiunto anche in relazione a interventi diversi da quelli che rientrano nella deroga al tetto massimo del 65% delle spese sostenute, perché il comma 2 dell’art. 17 del DM 7 agosto 2025 consente in questi casi di cumulare l’incentivo del “Conto Termico 3.0” (che non può eccedere il 65% delle spese sostenute) con “altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati” fino a poter arrivare a “un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili”.Divieto di cumulabilità per gli immobili di proprietà privataPer gli immobili di proprietà privata, invece, ivi compresi quelli nella disponibilità di pubbliche amministrazioni, oltre a non essere previste deroghe al tetto massimo del 65% delle spese sostenute, vale lo stringente divieto di cumulabilità di cui al comma 1 dell’art. 17 del DM 7 agosto 2025, ai sensi del quale “gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”.
L’incentivo “Conto Termico 3.0”, richiedibile al GSE a partire dal 25 dicembre 2025 (si veda “In Gazzetta Ufficiale il Conto termico 3.0” del 29 settembre), “non può eccedere il 65% delle spese sostenute”, da pubbliche amministrazioni e privati, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici da essi posseduti o detenuti.
Così dispone il comma 1 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, ma già il successivo comma 2 deroga tale tetto massimo, con riguardo agli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, appartenenti a qualunque categoria catastale, prevedendo che in tali casi “l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante”.
Le spese ammissibili, ai sensi degli artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025 (concernenti, rispettivamente, gli interventi per l’efficientamento energetico e gli interventi per la produzione di energia termica) sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, nonché per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica.
I “limiti per unità di potenza e unità di superficie” (oltre i quali anche le spese potenzialmente ammissibili non possono essere considerate ai fini del calcolo dell’incentivo spettante) e i “livelli massimi dell’incentivo spettante” sono individuati dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 con riguardo a ciascuna singola tipologia di intervento incentivato, fermo restando che:
- per gli interventi di efficienza energetica, l’incentivo massimo spettante è calcolato applicando una determinata percentuale di incentivo sul costo massimo ammesso al metro quadro di superficie dell’edificio (il quale non può comunque eccedere una soglia massima “complessiva” che prescinde da questa soglia massima “unitaria”);
- per gli interventi di produzione di energia termica, l’incentivo massimo spettante è calcolato applicando specifiche formule che valorizzano l’energia termica prodotta e altri fattori connessi al funzionamento degli impianti installati in sostituzione del precedente impianto di climatizzazione invernale.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, nel caso in cui siano eseguiti contestualmente più interventi incentivati (ad esempio, isolamento termico dell’involucro opaco dell’edificio, più sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, più sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore), “l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma algebrica degli incentivi relativi ai singoli interventi”, fermo restando il “rispetto dei valori massimi dell’incentivo previsti dal presente decreto” (ossia 65% delle spese sostenute, oppure 100% delle spese ammissibili).
Con riguardo agli interventi relativi a immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione, l’obiettivo dell’ente pubblico di una copertura finanziaria degli interventi, tramite incentivi a fondo perduto, sino a concorrenza di un ammontare “complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili” può essere raggiunto anche in relazione a interventi diversi da quelli che rientrano nella deroga al tetto massimo del 65% delle spese sostenute, perché il comma 2 dell’art. 17 del DM 7 agosto 2025 consente in questi casi di cumulare l’incentivo del “Conto Termico 3.0” (che non può eccedere il 65% delle spese sostenute) con “altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati” fino a poter arrivare a “un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili”.Divieto di cumulabilità per gli immobili di proprietà privataPer gli immobili di proprietà privata, invece, ivi compresi quelli nella disponibilità di pubbliche amministrazioni, oltre a non essere previste deroghe al tetto massimo del 65% delle spese sostenute, vale lo stringente divieto di cumulabilità di cui al comma 1 dell’art. 17 del DM 7 agosto 2025, ai sensi del quale “gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”.