FINALMENTE IN GAZZETTA UFFICIALE IL “CONTO TERMICO 3.0”

La nuova disciplina in vigore per le istanze di accesso all’incentivo che saranno presentate a partire dal 25 dicembre 2025
 
È finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso “Conto Termico 3.0”.
Il decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.9.2024 n. 224 - Serie Generale, andando così ad “aggiornare” il DM 16 febbraio 2016, recante la disciplina del c.d. “Conto Termico 2.0”.
I 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni per le pubbliche amministrazioni e 500 milioni per i privati, cui si aggiungono 20 milioni di euro di copertura finanziaria per l’erogazione di un contributo anticipato, a favore delle pubbliche amministrazioni, per le spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica) affidati alle cure del GSE per la “incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” andranno così a finanziare una disciplina rinnovata e significativamente più attrattiva nelle procedure di accesso agli incentivi, nelle percentuali di incentivo e nei massimali di spesa agevolata per tipologia di intervento, ma anche nel novero stesso degli interventi agevolati.
Attenzione però che il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore,
Ai sensi dell’art. 31 del DM 7.5.2025, il “Conto Termico 3.0” entrerà in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia il 25 dicembre 2025.
Ai sensi dell’art. 30 co. 1 del DM 7.5.2025, le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16.2.2016.
Per i prossimi tre mesi, dunque, le istanze di accesso agli incentivi continuano a funzionare con le “vecchie” regole.
Ai sensi del successivo co. 4 del medesimo art. 30, la disciplina del “Conto Termico 2.0” continua ad applicarsi anche dopo il 25 dicembre 2025:
- per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica che, alla data del 25 dicembre 2025, risultano già accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non ancora conclusi;
- per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, se (i) l’istanza di acceso agli incentivi sia presentata entro il 25 dicembre 2026 e (ii) prima dell’1 gennaio 2025 è stato stipulato il relativo contratto di prestazione energetica, oppure è stato stipulato il contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza.
Nelle more dell’entrata in vigore del “Conto Termico 3.0”, il GSE potrà mettere a punto le regole applicative per l’accesso alle misure di incentivazione, la cui approvazione a cura del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (su proposta appunto del GSE) dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 29 del DM 7.8.2025, entro il prossimo 25 novembre 2025.
Tanto per le amministrazioni pubbliche, quanto per i soggetti privati, sono incentivati sia gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici (isolamento dell’involucro, finestre comprese; sistemi di illuminazione; building automation; ricarica di veicoli elettrici; impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) sia gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; installazione di impianti solari termici).
Tuttavia, mentre per le pubbliche amministrazioni entrambe le “macrocategorie” di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali, per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Quanto precede, tenendo presente che, ai fini del predetto distinguo, gli enti del Terzo Settore sono assimilati a pubbliche amministrazioni.
Non vi è dubbio che l’interesse principale dei potenziali beneficiari e dei potenziali fornitori di beni e servizi, nel ricorso alla misura, si concentra sugli immobili del settore privato riconducibili all’ambito terziario e, più ancora, sugli immobili della pubblica amministrazione.
Con una focalizzazione massima per gli interventi realizzati su edifici di comuni con meno di 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, appartenenti a qualunque categoria catastale, posto che relativamente a questi edifici l’art. 11 co. 2 del DM 7.8.2025 eleva sino al 100% la misura dell’incentivo spettante, sino a concorrenza dei tetti massimi di spese ammissibili determinati con riguardo a ciascuna tipologia di intervento.